"DANNO DA CIRCOLAZIONE STRADALE E APPLICABILITA' DELLO STATO DI NECESSITA'" - Riccardo MAZZON
Lo stato di necessità è certamente applicabile anche in ambito di circolazione stradale - purché l'autore del fatto dimostri gli elementi costitutivi dell'esimente (l'apprezzamento relativo alla ricostruzione del sinistro costituisce giudizio di merito e, pertanto, è insindacabile in sede di legittimità, quando sia sorretto da adeguato e corretto ragionamento) -, “l'art. 2045 c.c., il quale prevede che l'autore del fatto dannoso commesso in stato di necessità è tenuto a corrispondere una indennità al danneggiato, è applicabile anche nel caso di danno cagionato da incidente stradale” (Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2002, n. 10571, GCM, 2002, 1289),dove coinvolge anche la posizione dell'assicuratore per la responsabilità civile obbligatoria, nel senso che anche l'indennità, eventualmente rimessa all'equo apprezzamento del giudice, è coperta dalla garanzia assicurativa:
“qualora all'accadimento di un incidente stradale abbia contribuito, sotto il profilo causale, il conducente di una delle autovetture coinvolte nel sinistro, con una manovra di fortuna posta in essere in stato di necessità, costui ed il suo assicuratore sono tenuti a corrispondere al danneggiato a norma dell'art. 2045 c.c. un'indennità rimessa all'equo apprezzamento del giudice, la quale è coperta dalla garanzia assicurativa obbligatoria di cui alla legge n. 990 del 1969, fermo restando che nella determinazione di tale indennizzo non può essere computato il danno morale non dovuto, non ricorrendo, nella condotta dello stesso conducente, gli estremi del reato” (Trib. Roma 7 maggio 1991, RGCT, 1992, 682 – conforme, nel senso che il vettore che ha cagionato lesioni alla persona trasportata commettendo il fatto in stato di necessità è obbligato a corrispondere un equo indennizzo e tale obbligazione si estende alla società assicuratrice del vettore: GdP Catania 16 dicembre 1997, AGCSS 1998, 597).
Volendo esemplificare, è stato deciso che“costituisce stato di necessità che esonera dalla responsabilità nascente dall'inosservanza dei limiti di velocità il fatto di superare tali limiti al fine di trasportare un malato all'ospedale con la massima urgenza” (GdP Perugia 6 luglio 2000, RGU, 2000, 792).